Statuto

 

Art. 1 - Costituzione
E' costituita in Germagno, via Mons. Maria Rocco Mancini, n. 7, presso i locali di proprietà del Comune di Germagno messi a disposizione dall’Ente Locale a titolo gratuito, l'Associazione denominata “Circolo di Germagno”.
Art. 2 –Forma giuridica
L’Associazione è organizzata in forma di Associazione non riconosciuta.
Art. 3 – Scopo
L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitica, a carattere volontario, democratico e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
Lo scopo dell’Associazione è il seguente:
Promuovere attività culturali, sportive, ricreative, turistiche, nonchè servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative, formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento del Circolo.
Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.
L’Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza.
Art. 4 – Durata
La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.
Art. 5 – Domanda di ammissione
Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque si riconosca ed accetti il presente Statuto, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza e appartenenza etnica. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo menzionando nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita. Entro 30 giorni dalla presentazione, il Consiglio Direttivo prenderà in esame le domande di ammissione e qualora la domanda venga accettata, la qualifica di Socio diverrà effettiva previo il pagamento della quota sociale. La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.
Art. 6 - Diritti dei soci
I Soci hanno diritto a:
- frequentare i locali del Circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni da esso promosse;
- a riunirsi in Assemblea per discutere sulle questioni riguardanti l’Associazione;
- godono del diritto di voto alle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo, purché siano in
possesso della tessera sociale da almeno 1 mese.
Art. 7 – Doveri dei soci
Il Socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello Statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonchè a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all’interno dei locali dell’Associazione.
Le somme versate per quote sociali non sono rimborsabili.
Art. 8 – Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
– decesso;
– dimissione volontaria, presentata per iscritto al Consiglio Direttivo;
– mancato pagamento della quota sociale;
– espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
Art. 9 – Azioni disciplinari nei confronti dei soci
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione per i seguenti motivi:
– mancata osservanza dello Statuto Sociale, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
– il denigrare l’Associazione, i suoi Organi, i suoi Soci;
– l’attentare in qualche modo al buon andamento dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
– il commettere o provocare gravi disordini durante l’Assemblea;
– l’appropriarsi indebitamente di fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell’Associazione;
– l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzatu e di sua pertinenza.
Contro ogni provvedimento di sospensione o espulsione è ammesso il ricorso entro 30 giorni sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.
Art. 10 – Organi sociali
Gli organi sociali sono:
– l'Assemblea generale dei soci;
– il Presidente;
– il Consiglio direttivo;
– il Revisore dei conti.
Art. 11 - Assemblea
L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Art. 12 – Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in possesso della tessera sociale da almeno 1 mese.
Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata dal Consiglio Direttivo mediante affissione nella sede dell'Associazione di avviso contenente la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno; l’esposizione dell’avviso deve avvenire almeno cinque giorni prima della data dell’Assemblea, senza l’avviso personale a tutti i Soci.
Art. 14 – Funzionamento dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei Soci presenti. Per l’elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.
Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni, il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche ed i voti ottenuti dai Soci. Tali verbali dovranno poi essere a disposizione dei Soci.
Art. 15 – Validità dell’Assemblea
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria s’intendono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano a maggioranza con il voto dei presenti, salvo le eccezioni previste al successivo articolo 17.
Art. 16 - Assemblea Ordinaria
L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 di aprile. Essa:
- approva il bilancio consuntivo
- approva il bilancio preventivo e la relazione sull'attività per il futuro
- elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Revisore dei Conti) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i Soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all’ultimo posto sarà eletto il Socio più anziano.
- nel caso di cui sopra, elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini
- delibera su tutte le questioni attinenti l’attività sociale.
Art. 17 - Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogniqualvolta ne faccia richiesta motivata il Revisore dei Conti o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.
L’Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.
Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali modifiche è necessaria la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione valgono le norme di cui all’art. 28.
Art. 18 - Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo viene eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni. É composto da un minimo di cinque e da un massimo di quindici Consiglieri. Tutti i Consiglieri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell’Associazione, è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio.
- fino a due Vice Presidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le funzioni.
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vice Presidente
- Il Cassiere: provvede alla tenuta della contabilità di cassa (entrate e uscite), effettua i pagamenti per conto dell’Associazione, redige un bilancio sintetico semestrale della gestione di cassa.
Il Consiglio può inoltre distribuire tra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonchè dall’attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi. Le commissioni di lavoro hanno natura puramente consultiva.
Art. 19 – Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di inattività salvo giustificato impedimento.
Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso dall’elezione del Consiglio. La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originali; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi qualora lo richieda la metà dei Consiglieri. É prevista la cooptazione di un terzo dei Consiglieri.
Il Consiglio direttivo decaduto o dimissionario ha il dovere di provvedere entro 30 giorni alla convocazione dell'Assemblea dei soci che determinerà la nomina del nuovo Consiglio direttivo.
Art. 20 – Convocazione del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri, senza formalità.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Le votazioni normalmente sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da almeno due Consiglieri.
Art. 21 – Compiti del Consiglio direttivo
Sono compiti del Consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare
l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
d) adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci qualora si dovessero rendere necessari;
e) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei soci.
f) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
g) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
h) decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altri enti e
associazioni, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.
Art. 22 - Il Revisore dei conti
L’Assemblea ordinaria dei soci nomina un Revisore dei conti. Per la prima volta la nomina è effettuata nell’atto costitutivo.
Il Revisore può assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo. Vigila sull’amministrazione dell’Associazione, esamina e approva, sottoscrivendolo, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da presentare all’Assemblea dei soci; controlla tutta l’attività amministrativa e finanziaria dell’Associazione, verifica l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.
Le cariche di Consigliere e di Revisore sono incompatibili. Il Revisore è nominato per un triennio.
Art. 23 - Patrimonio
Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
- beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione
- contributi, erogazioni e lasciti diversi
- fondo di riserva
Art. 24 - Bilancio
Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo.
Il Bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato in assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo. Ulteriore deroga può essere concessa in caso di comprovata necessità o impedimento.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione.
Art. 25 – Fondo di riserva statutario
Il 5% degli utili di bilancio dovranno essere destinati a fondo di riserva statutario il cui utilizzo è vincolato alla decisione dell’Assemblea dei Soci.
Art. 26 – Utili
Gli utili di bilancio, dopo l’accantonamento al fondo di riserva statutario, saranno tenuti a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo, sociale e religioso e per l’acquisto di nuovi impianti ed attrezzature.
É fatto divieto espresso alla distribuzione di utili ai Soci.
Art. 27 - Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, e il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Verbania.
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto e in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Verbania.
L'arbitrato avrà sede presso il domicilio del Presidente del Collegio e il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, a ogni effetto, come irrituale.
Art. 28 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Tale assemblea si riterrà valida alla presenza della maggioranza assoluta dei Soci. Si procederà in tale sede alla nomina di uno o più liquidatori nominandoli preferibilmente tra i Soci.
L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore della Parrocchia di Germagno.
Art. 29 - Rinvio
Per tutto quanto non previsto dallo Statuto o dal presente Regolamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice civile.